Statuto della Coop.Garibaldina
Scritto da paolo il April 29 2008 02:03:10
Costituita con atto 16 ottobre 1948 a rogito notaio Dott. Antonio Cattaneo fù Dott. Angelo (n. 9582/4217 di rep.) omologato con decreto 28 ottobre 1948 del Tribunale di Milano ed iscritto al n. 64038 Registro Soc. Vol. 1975 Fasc. 2751, modificato in data 24 novembre 2001 con atto notaio Dott. Francesco Lacchi rep. n. 44095 rac. 17130 trasmesso alla Camera di Commercio di Milano il 24/12/2001.
TITOLO I°
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI
ART. 1 - E' costituita con sede in San Giuliano Milanese, Via Trieste 22 una ooperativa edilizia per abitazione sotto la denominazione di: " GARIBALDINA - COOPERATIVA DI ABITANTI Società Cooperativa a responsabilità limitata" che potrà assumere anche l'abbreviata denominazione "COOP. GARIBALDINA s.c.r.l.".
La Cooperativa aderisce, accettandone gli statuti, alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ed ai suoi organi periferici.
Essa può aderire e partecipare ad altri organismi economici che si propongono iniziative ed attività attinenti al proprio scopo sociale con particolare attenzione a quelle mutualistiche e cooperativistiche nell'ambito della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.
ART. 2 - La Cooperativa, disciplinata dai principi della mutualità, anche avvalendosi di tutte le leggi vigenti in materia di edilizia popolare ed economica e di ripresa ed incremento delle costruzioni edilizie, si propone di concorrere per i soci che ne avranno diritto, alla costruzione ed assegnazione di alloggi secondo le leggi in vigore.
La Cooperativa si propone altresì di offrire ai soci beni e servizi relativi alle loro esigenze abitative, in particolare favorendo l'acquisto in proprietà o la disponibilità della casa di abitazione, anche ad uso temporaneo o di residenza secondaria, migliorando la qualità degli insediamenti urbanistici, anche attraverso la costruzione di opere infrastrutturali, l'istituzione e la gestione di servizi connessi ai bisogni abitativi.
Al fine di migliorare nel tempo la condizione abitativa dei soci e delle loro famiglie, la Cooperativa potrà realizzare tutte le strutture dirette a rendere autosufficienti, quindi dotati di ogni necessario servizio, i quartieri e i complessi edilizi dalla stessa realizzati, come ad esempio: verde attrezzato, sale ricreative e culturali, locali da adibire ad usi diversi, accessori rispetto a quello abitativo, che potranno anche essere alienati, locati, affittati ecc.
Per raggiungere gli scopi la Cooperativa potrà tra l'altro svolgere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:
a) acquisto, anche tramite permuta, di fabbricati ed aree immobiliari, in proprietà, in diritto di superficie od altro diritto reale;
b) costruzione e ristrutturazione di fabbricati ed altre opere immobiliari;
c) assegnazione in proprietà o in godimento a proprietà indivisa o in locazione anche con patto di futura vendita od in uso temporaneo di alloggi e loro accessori, sedi artigianali e sedi commerciali ai soci;
d) locazione, permuta, costituzione di diritti reali;
e) organizzazione, gestione e prestazione di attività di servizio, direttamente o tramite terzi ai soci, connesse con le esigenze abitative, di lavoro o di svago, quali a titolo esemplificativo: la gestione di parcheggi, centri sportivi, attività ricreative e culturali, centri turistici, laboratori ludici, campi gioco, centri per utenze "deboli", quali, anziani, disabili, famiglie in difficoltà e simili.
f) ogni altra iniziativa utile al conseguimento dell'oggetto sociale.
La Cooperativa può effettuare quindi tutte le operazioni negoziali, commerciali o finanziarie necessarie o strumentali al perseguimento degli scopi ed allo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti. A titolo meramente esemplificativo essa potrà assumere partecipazioni in Cooperativa di qualsiasi natura, Cooperative, anche sociali ai sensi dell'art. 11 della L.381/91 e partecipare a Consorzi, concedendo finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività. Potrà inoltre sottoscrivere titoli finanziari, concedere garanzie personali o reali, stipulare negozi cambiari, intrattenere rapporti di
mutuo, raccogliere risparmio mediante l'emissione di obbligazioni, in conformità alle disposizioni di Legge.
Essa potrà altresì richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalle Regioni e/o da Enti locali, nonché i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali e/o da privati.
ART. 3 - La Cooperativa potrà raccogliere conferimenti di denaro e prestiti dai soci esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale.
I versamenti o le trattenute non debbono superare, per ciascun socio persona fisica, la somma massima consentita per il godimento dei benefici fiscali previsti dalla legge.
Gli interessi eventualmente corrisposti sulle predette somme non debbono superare la misura massima consentita per il godimento dei benefici fiscali.
La Cooperativa può effettuare raccolta di prestiti da soli soci in conformità alle disposizioni definite dall'art. 11 del d.lgs. 1 settembre 1993, N°385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e relativi provvedimenti di attuazione. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.
ART. 4 - La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.
TITOLO II°
SOCI
ART. 5 - Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalle vigenti leggi.
Possono essere ammessi come soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono concorrere all'assegnazione di immobili ovvero avvalersi dei servizi che la stessa gestisce.
Non possono divenire soci gli interdetti, gli inabilitati e i soggetti dichiarati falliti o posti in liquidazione coatta amministrativa, con sentenza, ancorché non passata in giudicato, salvi i casi di intervenuta riabilitazione o di revoca o annullamento con decisione irrevocabile della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.
ART. 6 - Possono divenire soci le persone fisiche o giuridiche. Gli aspiranti soci dovranno presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dovranno dichiarare di essere edotti del presente statuto e di obbligarsi all'osservanza delle norme in esso contenute e dei regolamenti interni nonché delle deliberazioni degli organi sociali legittimamente adottate; nella stessa domanda gli aspiranti soci dovranno specificare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, luogo di residenza e codice fiscale, se si tratta di persone fisiche; ragione sociale, sede, organi aventi poteri di rappresentanza nonché nome e residenza delle persone fisiche con poteri di legale rappresentanza, estremi iscrizione nel registro delle imprese, numero di partita IVA e codice fiscale, se si tratta di persone giuridiche;
b) attività svolte e relativa sede;
c) la misura della quota che intendono sottoscrivere.
Il Consiglio di Amministrazione, cui compete di insindacabilmente deliberare, a maggioranza per le persone fisiche e a maggioranza qualificata per le persone giuridiche, procederà all'esame delle domande di ammissione, secondo l'ordine di
presentazione e, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, darà tempestiva comunicazione scritta all'interessato delle proprie determinazioni, con contestuale enunciazioni dei motivi nel caso di diniego.
L'efficacia della delibera di ammissione sarà sospesa fino al momento del versamento da parte del nuovo socio della quota sociale e dell'importo integrativo determinato, dal Consiglio di Amministrazione, per ciascun esercizio sociale, ai sensi dell'articolo 2525 c.c., tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato e perderà definitivamente effetto, in mancanza di tale versamento, nel perentorio termine di 60 giorni dalla comunicazione, con raccomandata con avviso di ricevimento, della deliberazione di ammissione condizionata.
Verificatasi la condizione di cui al comma precedente, la deliberazione di ammissione diventerà efficace al momento dell'annotazione, nel libro dei soci, da eseguirsi prontamente a cura del Consiglio di Amministrazione, secondo l'ordine di ammissione.
ART. 7 - In caso di assegnazione o vendita di alloggi, costruiti in regime di edilizia agevolata o autofinanziata, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di richiedere il riconoscimento, con clausola da inserire nel contratto di assegnazione o di vendita al socio, del diritto di prelazione a proprio favore, da esercitarsi nel caso di successiva vendita a terzi dell'immobile da parte di quest'ultimo. Il diritto di prelazione non potrà essere esercitato nei casi di trasferimento dell'immobile in favore del coniuge o convivente e/o degli ascendenti o discendenti legittimi o naturali.
ART. 8 - I soci sono obbligati a:
a) sottoscrivere una quota sociale minima di 80 euro, fatto salvo le quote sociali già versate e sottoscritte, che vengono convertite per ogni quota da £ 20.000 in quote da € 10 (dieci euro) con il rinvio della eccedenza pari a € 0.33 (zerotrentatre euro) a riserva indivisibile, ma mai inferiore o superiore alle misure rispettivamente stabilite dalla legge.
b) versare le quote sottoscritte, le eventuali tasse e spese di ammissione nonché il contributo di mantenimento della Cooperativa stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
c) versare le quote stabilite per gli alloggi prenotati e le quote di ammortamento del mutuo per il riscatto degli alloggi con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 9 - I soci hanno diritto di votare nelle assemblee purché siano in regola con ogni versamento.
ART. 10 - La qualità di socio cessa per recesso, per esclusione, per decadenza e, quanto alle persone fisiche, per causa di morte o, quanto alle persone giuridiche, per scioglimento, fallimento o liquidazione coatta amministrativa.
ART. 11 - Il recesso è ammesso, oltre nei casi previsti dalla legge, nel caso che il socio non sia più nelle condizioni che gli permettano di concorrere al conseguimento dello scopo sociale.
L'esclusione è deliberata nei confronti dei soci che:
vengano a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 5;
si rendano responsabili di gravi inadempienze degli obblighi verso la Cooperativa derivanti dalla Legge, dal presente statuto o dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
si rendano inadempienti, pur dopo diffida comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento, nel pagamento dei debiti contratti, per qualsiasi titolo, verso la Cooperativa o nel versamento del contributo annuale eventualmente richiesto;
si rendano responsabili di condotte illecite in qualunque modo causative di danni morali o materiali alla Cooperativa.
La decadenza opera di diritto nei casi di sopravvenute condizioni di incompatibilità previste dall'art. 5 del presente Statuto.
ART. 12 - Le deliberazioni in tema di recesso, decadenza, esclusione dei soci sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, che ne curerà la pronta comunicazione agli interessati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Tali deliberazioni sono impugnabili, nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione, avanti il collegio arbitrale, con le forme e le modalità di cui ai successivi articoli da 37 a 40.
ART. 12 bis - Il socio che intende recedere deve comunicare alla Cooperativa la propria motivata domanda di recesso, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'efficacia della dichiarazione di recesso è subordinata all'annotazione nel libro soci, da eseguirsi, previa deliberazione di accettazione, ad opera del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta di accertare se essa sia fondata su idonei motivi giustificativi.
Ai fini del successivo articolo 12 quinquies, lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio receduto, diventerà operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, nel caso di comunicazione della domanda di recesso tre mesi prima di essa, o con la chiusura dell'esercizio successivo, nel caso la comunicazione della stessa domanda di recesso avvenga posteriormente alla scadenza del predetto termine.
ART 12 ter - L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti al precedente articolo 11 comma 2 sub a,b,c,d.
L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi prontamente a cura del Consiglio di Amministrazione, decorsi i termini di impugnativa di cui all'art. 12 comma 2 e/o, comunque, a seguito di decisione confermativa del Collegio arbitrale.
L'eventuale impugnativa della decisione del Collegio arbitrale, confermativa dell'esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, non sospende gli effetti di tale provvedimento.
Lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio escluso, diventerà operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberato tre mesi prima di essa, o, se deliberato posteriormente, con la chiusura dell'esercizio successivo.
ART 12 quater - La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci che vengano a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste nell'art.5 del presente statuto.
Ai fini del successivo articolo 12 quinquies, lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberato tre mesi prima di questa, o, se deliberato posteriormente, con la chiusura dell'esercizio successivo.
ART 12 quinquies - I soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno diritto al solo rimborso da parte della cooperativa, delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi della L. 31 gennaio 1992, n. 59, art. 7. Le quote di spese generali non sono rimborsabili in nessun caso.
Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, deve essere effettuato entro i sei mesi successivi all'approvazione del bilancio. Entro lo stesso termine e salvo lo stesso diritto di ritenzione, matura il diritto al rimborso delle somme versate alla cooperativa ad altro titolo.
In caso di morte del socio, il rapporto sociale continua con gli eredi, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.
TITOLO III°
PATRIMONIO SOCIALE - REQUISITI MUTUALISTICI BILANCIO
ART. 13 - Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal capitale sociale;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dal fondo di riserva straordinario;
d) da eredità, lasciti, donazioni e somme che pervengono alla Cooperativa a qualsiasi titolo;
e) da altri fondi assimilabili a riserve consentiti dalla legge.
ART. 14 - La Cooperativa non può distribuire ai soci dividendi in misura superiore a quella prevista dalle disposizioni di legge in materia di requisiti per le agevolazioni tributarie.
ART. 15 - Le riserve sociali tanto ordinarie che straordinarie, non sono mai ripartibili fra i soci durante la vita della Cooperativa e all'atto del suo scioglimento.
ART. 16 - In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, L. 59/'92, a norma del successivo art. 43.
ART. 17 - Le clausole mutualistiche di cui agli art. 14, 15, 16 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.
ART. 18 - Il capitale sociale è variabile ed illimitato, ed è costituito da un numero di quote indivisibili, una per ogni socio, corrispondente al numero complessivo dei soci.
La quota di ciascun socio non potrà essere inferiore né superiore rispettivamente al minimo ed al massimo stabilito dalla legge.
Le somme versate per tassa di ammissione e contributo spese non sono rimborsabili in alcun caso.
ART. 19 - Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né essere cedute e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la Cooperativa.
ART. 20 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Il bilancio dovrà essere presentato per l'approvazione all'Assemblea generale dei soci entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, o entro sei mesi, ex Art. 2364 CC, quando particolari esigenze lo richiedano.
ART. 21 - Il Consiglio di Amministrazione provvede al termine di ogni esercizio alla redazione del bilancio, indicando, specificamente, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Cooperativa.
Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti nel modo seguente:
- almeno il 20% al fondo di riserva ordinario; che sarà comunque indivisibile tra i soci;
- una quota pari al 3% al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, commi 4 e 9 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- non oltre i limiti dell'articolo 14 a dividendo da assegnare ai soci in proporzione al capitale sottoscritto e versato;
- una eventuale quota dell'utile ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolate dall' ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti, ai sensi dell' art. 7, comma 1 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- il rimanente ad eventuale fondo di riserva straordinario; che sarà comunque indivisibile tra i soci.
L'Assemblea di bilancio può stabilire di destinare la totalità degli utili di gestione, fatte salve le destinazioni obbligatorie per legge, al fondo di riserva ordinario.
TITOLO IV°
ORGANI SOCIALI
ART. 22 - Gli organi della Cooperativa sono:
a) l'Assemblea generale dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio Sindacale;
d) Il Collegio degli Arbitri.
ASSEMBLEE GENERALI DEI SOCI
ART. 23 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve essere effettuata dagli Amministratori mediante avviso contenete l'ordine del giorno, il luogo, anche diverso dal locale della sede sociale, la data e l'ora di 1a e 2a convocazione, la quale ultima non può avere luogo nello stesso giorno della prima.
L'avviso deve essere esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione, detto avviso deve inoltre essere pubblicato sull'organo ufficiale della Lega Nazionale delle Cooperative e mutue.
Il Consiglio di Amministrazione, potrà in aggiunta a quella obbligatoria summenzionata, usare qualunque altra forma di comunicazione per meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee, a titolo puramente esemplificativo:
lettera, postel, posta elettronica, fax, affissioni, annunci radio / televisivi che non suppliscono, però, al dovere dei soci di informarsi direttamente presso la sede della cooperativa.
ART. 24 - L'Assemblea ordinaria:
- discute e approva il bilancio, compresa la relazione del Consiglio d' Amministrazione di cui al 1° co. dell'art. 21 e l'eventuale bilancio preventivo;
- nomina le cariche sociali;
- fissa il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- approva i regolamenti previsti nel presente statuto;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli Amministratori.
Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi la chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano ai sensi dell'Art. 2364 CC; e quante altre volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.
L'Assemblea, è considerata straordinaria quando ricorrano le condizioni previste dall'Art. 2365 CC.
ART. 25 - In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sull'anticipato scioglimento e liquidazione, per i quali occorrerà sia in 1a che in 2a convocazione la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole dei 3/5 (tre/quinti) dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.
ART. 26 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano.
Si potrà procedere per appello nominale o per scheda segreta quando lo deliberi a maggioranza l'assemblea.
Quando si tratta di argomenti che riguardano gli amministratori ed i sindaci, le votazioni devono farsi per scheda segreta.
ART. 27 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.
Ogni socio persona fisica ha solo un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta; le persone giuridiche socie, data la natura di enti collettivi, hanno diritto fino ad un massimo di tre voti, secondo l'entità della quota posseduta: sino a 50 quote: 1 voto; da 51 quote a 500 quote: 2 voti; da 501 quote: 3 voti.
Il socio persona fisica può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio non Amministratore della Cooperativa, avente diritto al voto mediante delega scritta; ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. Le deleghe devono essere menzionate nel processo verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.
Gli enti partecipano all'Assemblea a mezzo dei loro rispettivi mandatari.
ART. 28 - L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente eletto dall'Assemblea.
L'Assemblea nomina un Segretario ed, occorrendo, due o più scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto dal Notaio.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 29 - Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di Consiglieri, da determinarsi dall'Assemblea, da un minimo di cinque ad un massimo di tredici.
I Consiglieri sono eletti fra i soci ed i mandatari degli enti soci, in regola con i versamenti della quota sottoscritta. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per tre anni ed i Consiglieri sono sempre rieleggibili.
Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.
ART. 30 - Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e uno o due Vice Presidenti.
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, può stabilire la remunerazione dovuta agli Amministratori che prestano un'opera continuativa nell'ambito della Cooperativa nonché a quelli investiti di particolari incarichi. E' riconosciuto comunque ai Consiglieri il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa e, comunque, nell'esercizio della loro carica.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono convocate a cura del Presidente, presso la sede sociale, od in altro luogo si rendesse necessario, tramite lettera o telefax od E-mail spedita al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni prima della seduta. In caso di urgenza è ammessa la convocazione per telegramma, con preavviso di almeno 24 ore.
ART. 31 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, o da chi ne fa le veci in caso di sua assenza, ogni qualvolta vi sia materia da deliberare di competenza del Consiglio e quando ne sia fatta domanda da un terzo
dei Consiglieri o da due Sindaci effettivi. Le adunanze sono valide quando intervengono almeno la metà più uno dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Normalmente le votazioni sono palesi, segrete quando ciò sia richiesto da almeno due Consiglieri, oppure quando si tratti di questioni inerenti agli Amministratori e ai Sindaci.
A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la parità di voti implica la reiezione della proposta.
ART. 32 - Le deliberazioni del Consiglio verranno verbalizzate in apposito libro.
Il verbale consiliare sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.
ART. 33 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa.
Spetta fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:
- eleggere il Presidente e i/o Vice Presidenti/e;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- preparare i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- promuovere il finanziamento della Cooperativa incentivando con tutti i mezzi a sua disposizione il prestito sociale;
- deliberare il contributo di mantenimento annuale della Cooperativa;
- redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, nonchè la propria relazione di bilancio a norma del precedente art. 21, nella quale tra l'altro deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Cooperativa;
- stabilire le norme relative alla assegnazione degli alloggi e alla determinazione del loro valore e delle relative rate di ammortamento;
- assumere e licenziare il personale della Cooperativa fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- dare l'adesione della Cooperativa ad organismi ed istituzioni che abbiano per fine l'incremento e lo sviluppo della Cooperazione;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- deliberare su tutti gli atti e contratti di ogni genere ed assumere tutte le obbligazioni inerenti alla attività e gestione sociale, delegando di volta in volta alla stipula il Presidente o altro dei propri membri;
- conferire procure sia generali che speciali, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- provvedere ai sensi dell'art. 2386 del C.C. alla sostituzione dei suoi componenti che venissero a mancare nel corso dell'esercizio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.
ART. 34 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale.
Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e qualsiasi titolo rilasciandone liberatoria quietanza.
Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive, riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa.
Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad altro membro del Consiglio, nonché, con speciale procura ad impiegati della Cooperativa.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono disimpegnate dal Vice Presidente; la firma di quest'ultimo fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.
COLLEGIO SINDACALE
ART. 35 - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.
I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
ART. 36 - Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture tenute a norma di legge.
I Sindaci possono, in ogni momento, provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo; devono inoltre effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito dalla legge.
Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.
Il Collegio Sindacale, nella relazione all'assemblea dei soci, deve specificamente riferire sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Cooperativa.
COLLEGIO DEGLI ARBITRI
ART. 37 - Ogni lite compromittibile che dovesse sorgere tra la Cooperativa e i soci, in relazione alla interpretazione ed applicazione delle norme del presente Statuto o in relazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione in materia di recesso, decadenza o esclusione dei soci, sarà devoluta alla decisione di un collegio di tre arbitri, che deciderà, secondo diritto, in base alle regole del codice di procedura civile disciplinanti l'arbitrato rituale.
ART. 38 - La parte che intende iniziare l'arbitrato dovrà nominare il suo arbitro e darne notizia all'altra parte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'enunciazione sintetica dei termini della controversia entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrente dall'insorgenza della controversia o dalla data di comunicazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in materia di recesso, decadenza o esclusione dei soci.
Entro trenta giorni dalla ricezione di tale lettera di avvio dell'arbitrato, l'altra parte nominerà il suo arbitro e ne darà notizia alla prima parte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente anche l'enunciazione sintetica dei termini della sua risposta.
Entro venti giorni dalla nomina del secondo arbitro, i due arbitri così nominati, provvederanno di comune accordo alla nomina congiunta di un terzo arbitro, con funzioni di presidente del Collegio.
ART. 39 - Se nessun accordo può essere raggiunto dagli arbitri nominati dalle parti, nel termine indicato nell'articolo 38 comma 3, il terzo arbitro sarà nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Lodi. Allo stesso modo, se la parte a cui è stata data notizia della nomina di un arbitro, a sua volta, non nomina il suo arbitro, nel termine stabilito dall'articolo 38 comma 2, detto arbitro sarà nominato insieme con il terzo arbitro con funzione di presidente del Collegio, dal Presidente del Tribunale di Lodi, il quale provvederà anche alla sostituzione degli arbitri, in caso di dimissioni, impedimento o decesso.
ART. 40 - L'Arbitrato avrà luogo in San Giuliano Milanese o in Lodi, nel luogo prescelto dal suo Presidente. Il termine per l'emissione del lodo è di sessanta giorni dalla nomina del terzo arbitro e può essere prorogato per mutuo accordo scritto delle parti.
TITOLO V°
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 41 - Le somme che eventualmente i soci, oltre al capitale sociale, versano alla Cooperativa o che questa trattiene, sono conferite esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale.
I versamenti o le trattenute non debbono superare, per ciascun socio persona fisica, la somma massima consentita per l'esenzione fiscale prevista dalla legge.
Gli interessi, eventualmente corrisposti sulle predette somme, non debbono superare la misura massima consentita per il godimento dei benefici fiscali. Eventuali modalità e durata dei conferimenti saranno determinati da apposito regolamento.
ART. 42 - L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Cooperativa dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri.
ART. 43 - In caso di liquidazione della cooperativa l'intero patrimonio residuo, dedotto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati di cui all'art. 26 comma 1° lett. c del DLCPS 14.12.1947 n. 1577 e successive modificazioni, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 30 gennaio 1992 n. 59.
ART. 44 - Con apposito regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea ordinaria, sono stabilite le modalità di ammissione dei soci alle assegnazioni e le modalità di accesso dei soci e dei terzi ai servizi prestati dalla Cooperativa, con particolare riferimento alle competenze per definire i corrispettivi e altre condizioni di partecipazione all'attività mutualistica.
Con analoghe modalità possono essere individuate diverse categorie di soci in base alla fruizione delle varie attività svolte dalla Cooperativa.
ART. 45 - Modifiche ed integrazioni ai regolamenti sociali possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, salvo la ratifica della prima assemblea utile.
ART. 46 - Per quanto non è disposto nel presente statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi Speciali sulle Cooperative.
ART. 47 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO
Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 24 novembre 2001.