Statuto
Scritto da paolo il April 22 2008 01:04:17
Art.1 Costituzione e Sede Legale.
Si costituisce il Comitato così denominato “Vittime della Cooperativa Garibaldina” senza alcun fine di lucro.
I soci del Comitato “Vittime della Cooperativa Garibaldina” sono gli assegnatari degli immobili locati a Casaletto Lodigiano – Via Papa Giovanni Paolo II.
L’adesione è libera e volontaria ed impegna gli associati alla collaborazione per il raggiungimento dell’oggetto sociale.

La sede legale del Comitato è situata in Casaletto Lodigiano – Via Papa Giovanni Paolo II s.n.c. - c/o Palazzina.

Il Comitato è regolato dal presente Statuto e per quanto non previsto dal vigente Codice Civile.

Art.2 Oggetto Sociale.
Scopo ultimo del Comitato “Vittime della Cooperativa Garibaldina” è intraprendere iniziative utili all’interesse generale degli aderenti al Comitato senza interferire e/o sostituire iniziative dei singoli privati.
A titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo le iniziative ricomprendono: · Raccogliere informazioni utili per le azioni legali intraprese dai singoli privati e facilitare un eventuale coordinamento.
· Interloquire con entità pubbliche prefetture, comuni, tribunali, ecc.. e private, uffici pubblici e privati, collaborare con associazioni, comitati e con i terzi in genere.
· Tenere contatto con i mass-media.
· Promuovere ogni azione di gruppo rientrante nell’ambito delle attività sopra descritte.

Art.3 Omissis.

Art.4 Assemblea Generale.
L’Assemblea Generale è composta dai partecipanti con diritto di voto aderenti al Comitato “Vittime della Cooperativa Garibaldina” che dovranno risultare nel libro dei soci presso la sede del comitato.
L’Assemblea Generale:
· delibera sulle modifiche statutarie.
· elegge il Consiglio Direttivo annualmente.
· delibera il programma redatto dal Consiglio Direttivo.
· procede all’elezione del Consiglio Direttivo.
· delibera la decadenza dei poteri del Consiglio Direttivo.
· delibera la scadenza e l’esclusione dei Soci dal Comitato.
L’Assemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo tramite comunicazione sotto varie forme (via mail, via cartacea, via telefonica, via fax. Ecc…).
L’avviso di convocazione dovrà riportare oltre al luogo, il giorno e l’ora della convocazione anche l’Ordine del Giorno.
L’Assemblea Generale deve essere convocata almeno una volta a trimestre.
L’Assemblea Generale è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei partecipanti con diritto di voto.
Le delibere dell’Assemblea Generale sono validamente costituite se elette dalla metà più uno dei partecipanti con diritto di voto.
I partecipanti al diritto di voto sono uno rappresentante per unità immobiliare sita in Casaletto Lodigiano – Via Papa Giovanni Paolo II.
Ogni partecipante con diritto di voto può delegare ad altro membro del Comitato “Vittime della Cooperativa Garibaldina” il proprio voto in Assemblea, nessun partecipante con diritto di voto può essere portatore di più di una delega.

Art.5 Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composta da un minimo di 3 ed un massimo di 7 membri.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per un semestre e sono rieleggibili.
I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati per giusta causa dalla loro carica.
Le cariche e i relativi poteri del Consiglio Direttivo dove nominate sono:
· Presidente
-> Ha la legale rappresentanza del Comitato “Vittime della Cooperativa Garibaldina” davanti ai terzi ed in giudizio.
-> Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale. -> Da esecuzione alle delibere dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.
· Portavoce
-> Deve tenere i rapporti con i mass-media.
-> Aggiornare con ogni forma pubblicitaria l’opinione pubblica delle iniziative e delibere dell’Assemblea Generale.
· Tesoriere
-> Mantiene e gestisce la cassa del Comitato “Vittime della Cooperativa Garibaldina”, ne risponde direttamente al Consiglio Direttivo, il quale deve essere informato ad ogni riunione sullo stato contabile del comitato.
· Consiglieri
-> Collaborano attivamente alla gestione e all’esecuzione delle delibere del Coniglio Direttivo sotto approvazione del Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo non hanno diretto a nessuna retribuzione.

Art.6 Patrimonio del Comitato.
Il patrimonio del Comitato “Vittime della Cooperativa Garibaldina” è costituito da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti testamentari e quote associative.
La quota associativa è di euro 10,00 per membro dell’Assemblea Generale e serve esclusivamente al raggiungimento dell’Oggetto Sociale.

Art.7 Modifiche dello Statuto e Scioglimento del Comitato.
Le modifiche dello statuto del Comitato “Vittime della Cooperativa Garibaldina” devono essere deliberate con il voto favorevole dei 2/3 dei partecipanti con diritto di voto dell’Assemblea Generale.
Lo scioglimento del Comitato “Vittime della Cooperativa Garibaldina” deve essere deliberato con il voto favorevole dei 2/3 dei partecipanti con diritto di voto dell’Assemblea Generale.
Allo scioglimento del Comitato “Vittime della Cooperativa Garibaldina” il patrimonio, con deliberazione dell’Assemblea Generale, verrà devoluto ad altri enti che perseguono finalità analoghe.